PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è volta a combattere la violenza sessuale contro le donne in tutte le sue manifestazioni.

Art. 2.
(Interventi).

      1. Al fine di aiutare le donne vittime dei reati di violenza sessuale, la presente legge prevede:

          a) l'istituzione presso gli ospedali pubblici e le case di ricovero e cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di appositi centri di informazione e di primo intervento per le donne vittime di violenza sessuale;

          b) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza sessuale, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;

          c) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza sessuale da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto;

          d) il riconoscimento del diritto all'assistenza legale a spese dello Stato per le donne vittime di violenza sessuale.

 

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Art. 3.
(Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un apposito Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne, con il compito di coordinare gli interventi volti a fornire aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza sessuale e di vigilare sull'attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

      1. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da undici a diciassette anni».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.